Cass. civile, sez. Unite del 1994 numero 5492 (06/06/1994)


La gestione di una casa da gioco - sia quando il Comune la eserciti direttamente, sia quando la affidi a terzi in forza di convenzione - rappresenta normalmente attività d'impresa e richiede un'apposita organizzazione di mezzi e di personale distinta dalla struttura pubblica dell'ente locale; i proventi di tale attività, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 19 D.L. n. 318 del 1986 (conv. con legge n. 488 del 1986), rappresentano "entrate tributarie" dell'ente locale solo quando, con la periodicità stabilita, vengono versati a questo quale risultato netto della gestione. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione autorità giudiziaria ordinaria, quale giudice della comune responsabilità da fatto illecito - non giá a quella della Corte dei Conti -, l'azione di responsabilità per danno patrimoniale che si assuma causato al Comune dalla società di gestione del Casinò di Sanremo - per avere i dirigenti ed amministratori di questa concluso una irragionevole transazione con un giocatore, il quale aveva versato, in corrispettivo dei gettoni acquistati, assegni bancari non onorati, e per avere il Sindaco omesso iniziative idonee ad impedire la transazione -, in quanto la contrattazione degli indicati assegni, non rappresentanti "entrate" suscettibili di versamento nelle casse comunali, ha ad oggetto denaro dell'impresa di gestione (quindi, non ancora "pubblico") e, cosí esplicandosi nell'ambito di attività strettamente imprenditoriale, non implica responsabilità contabile degli addetti alla gestione della casa da gioco, né‚ responsabilità degli amministratori per omesso controllo.

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