Cass. civile, sez. Unite del 1993 numero 9826 (02/10/1993)


L'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento di somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto a seguito di occupazione illegittima e d'irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma cod. civ., tenendo conto che l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla Pubblica amministrazione é effetto impossibilità di restituzione del bene, a sua volta dipendente da comportamento illecito dell'Amministrazione medesima consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini di interesse generale, e che, pertanto, la suddetta azione inerisce non a credito di controvalore in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma a credito risarcitorio per fatto illecito.

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