Cass. civile, sez. Unite del 1991 numero 7053 (22/06/1991)


Quando l' imposta di registro o l' INVIM gravino solidalmente su più soggetti (come si verifica, rispetto a compravendita immobiliare, a carico di tutte le parti contraenti, per il primo di detti tributi, ovvero a carico dei comproprietari-venditori, per il secondo) ed uno dei coobbligati, insorgendo avverso l' accertamento in rettifica di maggior valore, ottenga un giudicato riduttivo di tale valore, l' altro coobbligato per il medesimo tributo, può opporre, contro la pretesa dell' Amministrazione Finanziaria di conseguirne il pagamento sulla base di detto maggior valore ed alla stregua della sua inerzia contro l' accertamento di rettifica, quel giudicato favorevole (salva restando l' irripetibilità di quanto sia stato versato in adesione alla pretesa stessa), secondo le previsioni dell' art. 1306 secondo comma cod. civ., considerando che questa norma opera sul piano processuale, in deroga ai comuni limiti soggettivi dell' autorità del giudicato e con la sola eccezione della formazione di un giudicato diretto nei confronti del coobbligato, con la conseguenza che la sua applicazione, in favore del condebitore d' imposta, non trova ostacolo nell' inerzia di questi nei riguardi dell' accertamento, la quale configura vicenda extraprocessuale inerente al rapporto sostanziale e non equiparabile al giudicato diretto.

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