Cass. civile, sez. Unite del 1991 numero 5505 (16/05/1991)


La controversia promossa per denunciare l'invalidità di una delibera dell'assemblea straordinaria elettiva di una federazione sportiva, sotto il profilo dell' inosservanza delle norme statutarie disciplinanti lo svolgimento della vita associativa, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura privatistica di dette norme, e così dell'attinenza della domanda ad atti che la federazione sportiva pone in essere quale associazione di soggetti privati (òe società sportive), non in veste di organo del CONI.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 1991 numero 5505 (16/05/1991)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti