Cass. civile, sez. Unite del 1991 numero 328 (15/01/1991)


In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la denuncia dei vizi medesimi da parte del compratore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1495 cod. civ., può essere fatta, in difetto di diversa previsione, con qualunque mezzo idoneo, e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica.

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