Cass. civile, sez. Unite del 1991 numero 12008 (11/11/1991)


Nella disciplina espropriativa di cui alla l. 22 ottobre 1971 n. 865, la declaratoria d'illegittimità costituzionale, con riguardo ai fondi edificabili, dei criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 16 comma 5, 6 e 7 e, in via conseguenziale, dei criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 20 comma 3 (sent. della C. cost. n. 5 del 1980) comporta, in riferimento a tale seconda indennità, che il citato art. 20, comma 3 resta inapplicabile globalmente, anche ove prevede il parametro di un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e che, quindi, si rendono operanti le regole generali della l. 25 giugno 1865 n. 2359 (valutazione del pregiudizio derivante dalla perdita del godimento e dei frutti del fondo, ragguagliabile, in carenza di più specifici elementi, agli interessi legali sull'importo dell'indennità di espropriazione).

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