Cass. civile, sez. Unite del 1990 numero 7937 (06/08/1990)


La sentenza dichiarativa del fallimento, la quale è provvisoriamente esecutiva ed implica che il fallito viene iscritto nell' apposito registro di cui all' art. 50 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, comporta immediatamente la cosiddetta incapacità civile del fallito stesso (nella specie, ai fini della cancellazione dallo albo dei geometri), mentre non rileva al riguardo la pendenza del giudizio di opposizione avverso detta declaratoria, né la revoca della stessa fino a quando non sia rimossa l' indicata iscrizione a seguito di sentenza a norma del secondo comma dell' art. 50 cit.

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