Cass. civile, sez. Unite del 1990 numero 61 (11/01/1990)
La controversia relativa ad un rapporto di lavoro di un dipendente dell'Istituto Papa Giovanni XXIII - cui è stata riconosciuta personalità giuridica, quale fondazione di culto e religione, con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 311 - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, mentre il riconoscimento della personalità giuridica concerne anche le associazioni e fondazioni private (art. 12 c.c.), le fondazioni di culto e religione costituiscono enti ecclesiastici i quali, nel regime sia anteriore che successivo alle modificazioni del concordato fra lo Stato e la Chiesa Cattolica, attuate con accordo del 18 febbraio 1984 (ratificato con l. 25 marzo 1985, n. 121), e alla l. 20 maggio 1985, n. 222 (sugli enti ecclesiastici), non sono, di per sé, enti pubblici nell'ordinamento italiano.