Cass. civile, sez. Unite del 1989 numero 2995 (23/06/1989)


Le isituzioni regionali e infraregionali di assistenza e beneficienza, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della L. 17 luglio 1980, n. 6972 (sent. Della C. Cost. n. 396 del 1988), non hanno, in ogni caso, la natura di enti pubblici, anche al fine del carattere pubblicistico del rapporto di lavoro con il personale e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie a esso inerenti, ma possono essre enti pubblici o privati, secondo i comuni parametri che distinguono gli uni dagli altri, in relazione a requisiti strutturali e funzionali, nonché all'inserimento o meno nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione. Pertanto, con riguardo all'Istituto asilo per ciechi "David Chiossone", il qule è sorto come associazione spontanea, grazie al concorso di privati sottoscrittori, e che, alla stregua delle norme statutarie, svolge assistenza gratutita solo nei limiti delle proprie risorse finanziarie, opere tramite struttura tipica delle associazioni private, con una scarsa incidenza, in seno al consiglio di amministrazione, di membri nominati dallo Statio o dagli enti territoriali, e altresì non subisce controlli dell'autorità regionale che implichino interferenza nel processo di formazione della volontà, deve essere affermata la qualità di ente privato, e quindi la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti al rapporto con il personale dipendente.

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