Cass. civile, sez. Unite del 1989 numero 1611 (03/04/1989)


La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale risponda all' intento delle parti di costituire una garanzia, con l' attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall' art. 2744 cod. civ., configura mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile la sanzione dell' art. 1344 cod. civ.

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