Cass. civile, sez. Unite del 1986 numero 63 (10/01/1986)


Il bando di concorso per assunzione indetto da un ente pubblico economico costituisce offerta al pubblico e vincola il proponente alla proposta di contratto di lavoro, definitivo o, come nella specie, preliminare, in esso contenuta.Un bando di concorso indetto per l' assunzione in regime privatistico, in esito a determinate prove, di lavoratori dipendenti non può essere inquadrato nella categoria delle promesse al pubblico in senso proprio, perché queste costituiscono atti unilaterali tipici (artt. 1987 e 1989 cod. civ.) in sé perfetti che generano obbligazioni di per sé senza necessità di alcuna integrazione negoziale; né può essere qualificato come mero invito, agli aspiranti al posto, a presentare una richiesta di assunzione, ove sia previsto che la selezione debba operare secondo criteri obiettivi e non già ampiamenti discrezionali. Il bando suddetto costituisce invece un' offerta al pubblico (art.. 1336 cod. civ.), ossia una proposta, subordinata alla sussistenza di determinati presupposti, di uno o più contratti di lavoro (sia definitivi che meramente preliminari) rivolta ad una generalità indeterminata di soggetti di talchè esso - ove contenga gli elementi essenziali del previsto contratto - è vincolante per il proponente nei confronti di coloro che, essendo in possesso dei requisiti richiesti e collocatisi utilmente nella graduatoria degli aspiranti, dichiarino di accettare la proposta, dovendo ritenersi rispettivamente concluso il contratto (ove la proposta abbia ad oggetto un contratto definitivo) ovvero (ove invece la proposta abbia ad oggetto un contratto preliminare) insorto l' obbligo per le parti di prestare un ulteriore consenso per l' instaurazione del rapporto definitivo.

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