Cass. civile, sez. Unite del 1985 numero 2763 (29/04/1985)


Un ente è qualificabile come pubblico soltanto qundo gli sia attribuita, in forza di legge o di provvedimento amministrativo fondato su previsione di legge, la personalità giuridica di diritto pubblico, non essendo a tal fine sufficiente che lo stesso persegua finalità rientranti nell'ambito di quelle della P.A. La suddetta qualità, pertanto, non può essere riconosciuta ad una fondazione che risulti privi dell'indicata personalità giuridica (nella specie, Città del ragazzo di Messina), indipendentemente dal fatto che essa svolga attività di interesse generale (nella specie, assistenza e istruzione di giovani abbandonati), con l'ulteriore conseguenza che il rapporto di lavoro dei dipendenti della fondazione medesima, avendo natura privatistica, spetta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

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