Cass. civile, sez. Unite del 1984 numero 6344 (23/11/1984)


Le disposizioni dello statuto di un partito politico, le quali devolvono ad apposite commissioni le controversie sull'osservanza dello statuto medesimo, al fine del contemperamento dei contrapposti interessi secondo criteri interni di di opportunità e convenienza, integrano un compromesso per arbitrato irrituale o libero, in considerazione della natura negoziale delle disposizioni stesse, correlata alla qualità di associazioni di fatto dei partiti politici, nonché della loro finalità di deferire alle suddette commissioni una manifestazione di volontà sostitutiva di quella dei contendenti, e non una decisione di tipo giurisdizionale in applicazione di norme di diritto o di criteri di equità. Pertanto, nella causa promossa davantial giudice ordinario da un iscritto al partito per denunciare la violazione dello statuto, le questioni attinenti all'inclusione o meno della controversia fra quelle contemplate dalle citate disposizioni non sono deducibili né con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, né con ricorso per regolamento di competenza, in quanto non investono le attibuzioni giurisdizionali o la competenza del giudice adito, ma concernono esclusivamente la proponibilità della domanda.

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