Cass. civile, sez. Unite del 1984 numero 2567 (19/04/1984)


Le convenzioni di lottizzazione di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765 costituiscono contratti di natura peculiare, in considerazione del loro inserirsi nell'ambito del procedimento amministrativo concludentesi con l'approvazione del piano di lottizzazione ed il rilascio delle relative licenze (ora concessioni) edilizie, i quali lasciano integra, nonostante eventuali patti contrari, la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica, ivi compresa, pertanto, alla stregua di esigenze sopravvenute, ovvero di nuovi criteri di valutazione ritenuti più rispondenti al perseguimento del pubblico interesse, la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale. Qualora tale facoltà venga esercitata, le posizioni di diritto soggettivo del privato contraente, costituite con il contratto, restano degradate a meri interessi legittimi, tutelabili davanti al giudice amministrativo, mentre l'azione risarcitoria davanti al giudice ordinario è esperibile solo se ed in quanto venga dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti dell'ente territoriale nella competente sede giurisdizionale, con conseguente reviviscenza di dette posizioni di diritto soggettivo (salva restando la possibilità di adire il giudice ordinario, in caso di riconoscimento della legittimità di quei provvedimenti, per sottrarsi ad ulteriori adempimenti di obblighi contrattuali, o per far valere pretese fondate sul pregresso adempimento degli obblighi stessi, anche sotto il profilo della ripetizione d'indebito o dell'arricchimento senza causa).

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