Cass. civile, sez. Unite del 1979 numero 3776 (04/07/1979)


Le obbligazioni pecuniarie, le quali danno luogo al cosiddetto debito di valuta, sono soggette al principio nominalistico espresso dall' art. 1277 cod. civ. e continuano ad esserlo anche dopo la scadenza, per cui la prestazione si estingue, pur dopo che il debitore sia caduto in mora, col pagamento della quantità di moneta cui essa è commisurata, anche se questa durante la mora abbia perduto parte del suo potere di acquisto per effetto della svalutazione, mentre la svalutazione stessa in se non è un danno giuridico, ma un' evenienza che può aggravare il pregiudizio derivante al creditore dall' inadempimento.In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica, in se, alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, ma può essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l' attribuzione degli interessi legali.Nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore che domanda oltre gli interessi legali, i maggiori danni derivanti dalla mora, ha l' onere di allegare e dimostrare, valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale risentito; ed il giudice può, in conseguenza di altre specifiche prove, utilizzare oltre che il notorio acquisito alla comune esperienza (destinazione del denaro all' acquisto di beni o servizi; impiego del denaro in maniera coerente con le qualità professionali, con i bisogni che le personali possibilità finanziarie consentono di soddisfare, con le abitudini derivanti dalla mentalità e dall' ambiente di vita) presunzioni di vita fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d' impiego del denaro, coerenti - secondo i criteri della normalità e della possibilità - con tali elementi, per desumere dal complesso di questi dati (integrati, ove occorra, con criteri equitativi) quali maggiori utilità, nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurare al creditore, rimanendo fermo, per questo ultimo, l' onere di dimostrare in maniera più specifica l' eventuale danno emergente derivante dal fatto di aver dovuto procurarsi la somma (non pagatagli) a condizioni particolarmente svantaggiose o mediante alienazione di beni reali, od il danno allegato con riferimento ad investimenti particolari specificamente programmati e resi impossibili dall' inadempimento del debitore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 1979 numero 3776 (04/07/1979)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti