Cass. civile, sez. Unite del 1962 numero 2929 (10/10/1962)


Nel distinguere l'arbitrato libero da quello rituale, la caratteristica del primo va ricercata, non nel conferimento agli arbitri del potere di decidere come amichevoli compositori, né nella dichiarazione di non impugnabilità del lodo e nemmeno nella mancata prescrizione delle parti circa l'osservanza di norme del procedimento, i quali non sono elementi di per sé incompatibili, con l'arbitrato rituale, ma precipuamente nel conferimento del potere di decidere la controversia in via di composizione amichevole o transattiva, attraverso un responso che, anziché‚ essere ispirato alla rigida applicazione del principio fondamentale della funzione giurisdizionale, di dare cioè ragione a chi se la merita, sia fondato prevalentemente sull'arbitrato del terzo, per un accomodamento transattivo che non sconfini nella manifesta iniquità.

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