Cass. civile, sez. Lavoro del 2004 numero 741 (19/01/2004)


La società per azioni, regolarmente sciolta, continua a sopravvivere come soggetto collettivo, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicchè non è consentito ai liquidatori, in virtù del richiamo operato dall'art. 2452 cod. civ. alla disciplina dettata dagli artt. 2278 e 2279 cod. civ. con riguardo alle società semplici, intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale, che, se compiuti, sono inefficaci per carenza di potere. (Fattispecie concernente la legittimazione dei liquidatori ad intimare il licenziamento, ritenuta dal giudice di merito e confermata dalla S.C.).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 2004 numero 741 (19/01/2004)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti