Cass. civile, sez. Lavoro del 1999 numero 6154 (18/06/1999)


Dall'equiparazione - operata dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte - del recesso dal rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato "da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" si desume che anche all'ipotesi di recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione si applica la regola dell'impugnazione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione.

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