Cass. civile, sez. Lavoro del 1998 numero 7617 (03/08/1998)


La rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un precedente recesso non è in linea generale preclusa dalla revoca del precedente licenziamento ed ha l' effetto di risolvere "ex nunc" il rapporto sia lavoro, sia stata o meno disposta la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, sempre che l' atto di revoca - la cui interpretazione è demandata al giudice di merito secondo un' indagine diretta a ricercare l' intento del soggetto che lo ha posto in essere secondo gli ordinari criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod civ. - non esprime il riconoscimento implicito del datore di lavoro in ordine alla compatibilità dell' addebito contestato al prestatore e la prosecuzione del rapporto.

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