Cass. civile, sez. Lavoro del 1998 numero 12719 (19/12/1998)


L'impossibilità sopravvenuta di svolgimento delle mansioni contrattuali per "factum principis" o per altra ragione, comunque non imputabile al lavoratore, non può essere considerata come una fattispecie estintiva autonoma alla stregua del diritto comune (e perciò una causa di automatica risoluzione del rapporto o un'ipotesi di recesso volontario secondo le regole di cui agli artt. 1463 e 1464 cod. civ.), ma va valutata alla stregua delle norme particolari che regolamentano l'estinzione di tale rapporto; sicché - salve le limitate ipotesi residuali di libera recedibilità - occorre che il fatto impeditivo della prestazione sia riconducibile alla nozione rispettivamente di giusta causa ovvero di giustificato motivo (oggettivo) di licenziamento secondo la disciplina generale posta dagli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, con l'ulteriore conseguenza che, sussistendo l'una ovvero l'altro, va rispettivamente ritenuto l'esonero o l'obbligo del preavviso. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che - in un'ipotesi di sopravvenuta cessazione di efficacia di una patente di guida estera di un lavoratore con mansioni di autista - ha ritenuto sussistere il giustificato motivo, e non già la giusta causa, di licenziamento e ha quindi riconosciuto il diritto del lavoratore al preavviso).

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