Cass. civile, sez. Lavoro del 1978 numero 2327 (12/05/1978)


Il potere esercitato ex art. 1304 cod. civ. dal debitore solidale, rimasto estraneo alla transazione, di volere approfittare di questa attiene soltanto alla transazione relativa all'intera situazione controversa e stipulata per l'intero debito solidale. non è pertanto applicabile la richiamata disposizione quando la transazione non riguarda il vincolo derivante dal rapporto obbligatorio sottostante, ma solamente il diritto di partecipare all'esecuzione concorsuale e la misura del privilegio.

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