Cass. civile, sez. III del 2019 numero 4726 (19/02/2019)



Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo soltanto al contenuto della nota di trascrizione, a nulla rilevando l'effettivo contenuto dell'atto. Il notaio che tarda a trascrivere permettendo l’iscrizione di ipoteca sull’immobile è tenuto a risarcire il cliente. L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che abbia violato i propri obblighi, come nel caso in esame, può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, solo se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato. Il risarcimento di un danno futuro, quale quello in questione, tuttavia, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l’effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto. Ai fini dell’accertamento del danno in questione è dunque necessario valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione, e, nello specifico, se la mera iscrizione dell’ipoteca giudiziale su bene possa (e, eventualmente, in che misura) avere determinato una perdita del valore intrinseco del bene medesimo e, comunque, un concreto rischio di pregiudizio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2019 numero 4726 (19/02/2019)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti