Cass. civile, sez. III del 2019 numero 13592 (21/05/2019)




Chi si affida a un professionista può legittimamente attendersi di ricevere una prestazione diligente ai sensi del II comma dell’art. 1176, cod.civ., mentre non è esigibile dal cliente alcun controllo sull’operato del prestatore d’opera, quale che siano le sue competenze o qualifiche professionali. Nel rapporto di prestazione d’opera intellettuale, infatti, il committente ha diritto di pretendere dal professionista una prestazione a regola d’arte e non è perciò tenuto a controllare se l’opera stessa sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto. In presenza di un inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato.
Il professionista il quale compia un atto dannoso o inutile per il cliente, non è esonerato da responsabilità per il solo fatto che sia stato il cliente a domandargliene l’esecuzione, a meno che non dimostri di avere correttamente ed esaustivamente informato il cliente sulla dannosità o pericolosità dell’atto richiestogli.
La soglia della diligenza minima esigibile dal professionista ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod.civ., è indeclinabile, e non si abbassa sol perché il committente possegga specifiche competenze professionali.
Il notaio risarcisce il danno per avere indicato un valore errato del bene nella denuncia di successione pertanto anche se il cliente è un esperto.

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