Cass. civile, sez. III del 2017 numero 10904 (05/05/2017)




In tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto (da parte del notaio), pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali potersi desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2017 numero 10904 (05/05/2017)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti