Cass. civile, sez. III del 2009 numero 10741 (11/05/2009)


Il nascituro è, a tutti gli effetti, un soggetto di diritto, sin dal momento del concepimento. Egli ha diritto a nascere sano, con l’effetto che, se, durante lo stato di gravidanza della madre, il feto sia stato esposto a malformazioni, causalmente riconducibili all'assunzione di medicinali prescritti dal personale medico di una struttura sanitaria privata, al nato e ai genitori spetta il risarcimento dei danni morali e non patrimoniali subiti, stante il rilievo che il contratto concluso tra la gestante e la struttura sanitaria è direttamente efficace, sin dal momento della conclusione, anche nei confronti del concepito. Non esiste, per converso, un diritto del soggetto a non nascere se non sano, ragion per cui non è risarcibile, a beneficio del nato, il danno derivante dalla non procurata interruzione della gravidanza della madre a opera del medico.

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