Cass. civile, sez. III del 2003 numero 12127 (19/08/2003)


Per il notaio, richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare o anche costituzione di un diritto reale di garanzia quale l'ipoteca, la visura dei registri immobiliari costituisce - salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, che non può, pertanto, ritenersi concessa implicitamente, neanche da una sola di esse, né può essere ricavata per facta concludentia, obbligo derivante dall'incarico conferitole dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione professionale poiché l'opera , di cui egli è richiesto, non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e , in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto.

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