Cass. civile, sez. III del 2003 numero 12116 (19/08/2003)


L'azione generale di rescissione per lesione presuppone la simultanea ricorrenza di tre condizioni e, cioè, l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno, che funzioni come motivo dell'accettazione della sproporzione tra le prestazioni e , infine, l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno, del quale era consapevole. Deve escludersi, peraltro, che tra i predetti elementi interceda alcun rapporto di subordinazione sì che, riscontrata la mancanza o la mancata dimostrazione dell'esistenza di uno di essi, diviene superflua ogni indagine circa la sussistenza degli altri due e l'azione deve essere senz'altro respinta. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva rigettato la domanda dopo avere accertato che il valore dei beni ceduti era sostanzialmente corrispondente al prezzo di vendita).

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