Cass. civile, sez. II del 2023 numero 19630 (11/07/2023)



Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente.
La diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 cod.civ. sottende la differente rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in malafede, abbia confidato nella sua validità.

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