Cass. civile, sez. II del 2022 numero 12440 (19/04/2022)



Poiché il rapporto pertinenziale postula, a norma dell'art. 817 cod.civ., la volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente una cosa (bene accessorio) a servizio di un'altra (bene principale), nell'ipotesi di alienazione a soggetti diversi, per quote separate, del bene principale e della corrispondente parte del bene accessorio, la permanenza del suindicato rapporto è configurabile (nel concorso dei requisiti di cui citato art. 817 cod.civ., ed in difetto di una contraria volontà dei nuovi aventi diritto) solo tra le frazioni concrete del bene principale e di quello accessorio attribuite al medesimo acquirente, i mentre la conservazione dell'originario vincolo fra i due beni, a carico di ciascuno degli altri acquirenti delle frazioni della pertinenza ed a favore di ciascuno degli acquirenti delle frazioni del bene principale, non può che conseguire all'assunzione degli obblighi di carattere personale od altra costituzione di servitù, anche non pattizie.

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