Cass. civile, sez. II del 2021 numero 35959 (220/11/2021)




Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della richiesta restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che intende richiedere la restituzione della "res" oggetto del contratto di mutuo, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale.

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