Cass. civile, sez. II del 2021 numero 32804 (09/11/2021)




Nella formazione della massa ai sensi dell’art. 556 cod.civ. si detrae dal valore dei beni compresi nel relictum solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo, se il debito, inizialmente non detratto, sia venuto ad esistenza in un secondo momento. Pertanto, il debito derivante da fideiussione prestata dal de cuius è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso.
Al fine della identificazione del negotium mixtum cum donatione non basta la qualifica che nell’atto hanno voluto attribuire le parti, né la obiettiva sproporzione, ma occorre la volontà di compiere un atto a titolo oneroso, che presenta una causa tipica o atipica, accompagnata dalla volontà di determinare l’arricchimento, come risultato dell’atto, e che la sproporzione sia voluta per spirito di liberalità.

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