Cass. civile, sez. II del 2021 numero 19429 (08/07/2021)




Ai sensi dell'art. 817 cod.civ. sono pertinenze le cose che, pur conservando la loro natura e la loro individualità fisica, sono assoggettate, in modo attuale e permanente, a servizio od ornamento di un'altra cosa per renderne possibile una migliore utilizzazione ovvero per aumentarne il decoro. Nel relativo rapporto, che può intercorrere anche tra due cose immobili, il collegamento tra la cosa principale e quella accessoria è preso dalla legge in considerazione non come rapporto di connessione materiale, ma come rapporto economico-giuridico di strumentalità e complementarietà funzionale, costituito da chi sia proprietario dell'una e dell'altra cosa o titolare di un diritto reale su entrambe. Ne deriva che per l'esistenza del vincolo pertinenziale sono necessari non soltanto un elemento oggettivo, nel senso che un bene (cosa accessoria) deve essere destinato a servizio o ad ornamento di un altro bene (cosa principale), ma anche un elemento soggettivo, nel senso che tale destinazione deve rispondere all'effettiva volontà dell'avente diritto, di creare il suddetto vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale.
Ne discende che, in tema di proprietà, il giardino può diventare pertinenza di un lastrico solare se sull’area sono presenti un’autoclave e una cisterna che vengono posti a servizio della mansarda. Nel rapporto tra due cose immobili, infatti, la legge prende in considerazione il collegamento tra cosa principale e accessoria non come rapporto di connessione materiale ma di complementarietà funzionale.

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