Cass. civile, sez. II del 2020 numero 886 (17/01/2020)




Nel giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di un immobile per illiceità della causa, siccome stipulato a titolo di corrispettivo di un prestito usurario, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministratore della società acquirente ritenuto responsabile del delitto di usura per essersi fatto dare o promettere interessi illeciti e per aver procurato l'acquisto dell'immobile in corrispettivo del detto prestito, avendo questi contratto nell'esercizio dei poteri gestori e in nome e per conto della società, unica parte sostanziale del negozio di vendita.

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