Cass. civile, sez. II del 2020 numero 19510 (18/09/2020)




Una volta che sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, la proposizione della domanda di nullità di protezione prevista dal D.Lgs. n. 122 del 2005, art. 2 costituisce abuso del diritto.
In caso di rilascio della fideiussione in un momento successivo alla conclusione del contratto, va verificato se l'immobile oggetto del preliminare sia stato ultimato e sia agibile perché, in tale ipotesi, verrebbe meno la necessità della tutela in favore del soggetto debole, che non è più in pericolo.
Deve ritenersi fondata la domanda di nullità del contratto preliminare di vendita dell’immobile in costruzione ed escludersi l’abuso del diritto laddove la polizza fideiussoria in favore del promissario acquirente risulta rilasciata ben oltre il termine previsto per la conclusione del contratto definitivo e per un importo inferiore alla somma versata da quest’ultimo senza la prova che i lavori fossero ultimati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2020 numero 19510 (18/09/2020)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti