Cass. civile, sez. II del 2017 numero 21050 (11/09/2017)




All'interno della comunione ereditaria ciascuno dei coeredi è libero di trasferire la propria quota di fondo rustico all'uno o all'altro coerede, non essendo applicabili tra i coeredi le limitazioni all'autonomia negoziale che discendono dalla prelazione riconosciuta dalla L. n. 590/1965, art. 8, ultimo comma, a favore del coerede coltivatore diretto.

Il diritto di prelazione e di riscatto previsto dall'art. 732 c.c. a favore del coerede dell'alienante sussiste soltanto in ipotesi di alienazione, sia pure parziale, della quota ereditaria (intesa come porzione ideale dell'universo ius defunti), che implica per la sua efficacia reale, l'ingresso dell'estraneo nella comunione ereditaria che la norma citata tende ad impedire. Diversamente, in ipotesi di alienazione integrale, o pro quota, di uno o più beni specificamente determinati. l'alienazione ha effetti puramente obbligatori, rimanendo subordinato alla condizione dell'assegnazione con la divisione del bene (o della sua quota parte) al coerede medesimo, e pertanto non può produrre il pregiudizio che la prelazione ex art. 732 c.c. vuole evitare.

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