Cass. civile, sez. II del 2015 numero 22663 (05/11/2015)



Deve essere cassata con rinvio la decisione che nello scioglimento della comunione ereditaria applica il criterio del maggior quotista non ritenendo rientrante fra i seri motivi per derogarvi la presenza di un’impresa all’interno dell’immobile non facilmente divisibile che così perderebbe l’avviamento commerciale ben potendo detti motivi ancorarsi a una valutazione dell’interesse economico anche di uno solo dei condividenti.

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