Cass. civile, sez. II del 2015 numero 18140 (16/09/2015)



In un affare relativo alla compravendita di un immobile, è configurabile in capo al mediatore una responsabilità per danni al cliente, qualora egli non dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi non esatte e false, ovvero non comunichi circostanze da lui non conosciute ma conoscibili mediante l'ordinaria diligenza professionale. (Nella specie, l'immobile oggetto di compravendita prevedeva una veranda, adibita a cucina, abusiva).

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