Cass. civile, sez. II del 2013 numero 264 (08/01/2013)




Il vigente ordinamento giuridico non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro dalla legittima, ma prevede - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che ne sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell'apertura della successione. Conferma è offerta dall’ art. 483, comma II, c. c., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato.

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