Cass. civile, sez. II del 2013 numero 20711 (10/09/2013)



La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 c. c., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 c.c..

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