Cass. civile, sez. II del 2008 numero 6449 (11/03/2008)


In caso di divisione fatta dal testatore, l'azione di rescissione è ammissibile solo nel caso in cui il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede, in modo che sia possibile il raffronto tra il valore dei beni concretamente attribuiti agli eredi e l'entità delle quote ad essi astratta-mente attribuite dal testatore.

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