Cass. civile, sez. II del 2007 numero 20332 (27/09/2007)


La facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall'art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell'eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto. Ne consegue che la prescrizione dell'azione, fissata in un anno dall'art. 1495, comma III, c.c., può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell'art. 1219, comma I, c.c., in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi.

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