Cass. civile, sez. II del 2006 numero 7811 (04/04/2006)


Il diritto di uso non è limitato a soddisfare i bisogni personali del titolare, ma si estende a tutte le utilità che possono obiettivamente trarsi dal bene secondo la sua destinazione, potendo l’usuario, non diversamente dall’usufruttuario, servirsi della cosa in modo pieno, dovendo soltanto rispettare la destinazione economica di essa. Ne consegue che la costruzione di un manufatto da adibire a garage rientra nell’ambito delle facoltà riconosciute dall’art. 1021 cod. civ. al titolare, in forza di convenzione scritta, di un diritto di uso su un’area nuda, salva la rilevanza che detta opera assume nella regolamentazione dei rapporti tra le parti al momento della cessazione del diritto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2006 numero 7811 (04/04/2006)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti