Cass. civile, sez. II del 2005 numero 10564 (19/05/2005)


Il credito del legittimario, nel caso in cui non gli si attribuisca la quota dei beni ereditari in natura, ma in denaro, non è di valuta, ma di valore. Pertanto, operandosi l'aestimatio rei per il soddisfacimento del suo diritto, bisogna avere riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore della quota che aveva diritto a conseguire, e ne deriva che la rivalutazione monetaria finalizzata a tale risultato può essere correttamente effettuata sulla base delle variazioni degli indici Istat sul costo della vita, che deve ritenersi criterio ragionevole di adeguamento del valore del denaro al momento della pronuncia.

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