Cass. civile, sez. II del 2004 numero 9466 (19/05/2004)


Il divieto del patto commissorio, con la conseguente sanzione di nullità radicale, è stato ritenuto operante rispetto a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, allorché esso venga impiegato per conseguire il fine concreto, riprovato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia nell' ipotesi di mancato adempimento di un'obbligazione assunta.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2004 numero 9466 (19/05/2004)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti