Cass. civile, sez. II del 2004 numero 13279 (16/07/2004)


Il lastrico solare, ai sensi dell'articolo 1117 del Cc, è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio se il contrario non risulta, in modo chiaro e univoco dal titolo; per tale intendendosi gli atti di acquisto dei singoli appartamenti delle altre unità immobiliari, nonché il regolamento di condominio accettato dai singoli condomini. Il proprietario esclusivo dell'edificio, in caso di vendite frazionate dell'immobile, può mantenere a sé la proprietà esclusiva del lastrico solare, ma a tal fine occorre uno specifico atto negoziale perché la proprietà comune di cui all'articolo 1117 del Cc può essere vinta soltanto dal titolo contrario, che non può essere ravvisato in atti relativi alla proprietà del terreno, anteriori alla costituzione del fabbricato e alla nascita del diritto di condominio.

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