Cass. civile, sez. II del 2003 numero 8830 (03/06/2003)


Negli edifici divisi per piani il godimento delle cose, degli impianti e dei servizi comuni, a vantaggio dei piani o delle porzioni di piano in proprietà esclusiva, può attuarsi anche mediante l'imposizione su queste parti di veri e propri pesi a beneficio delle unità immobiliari; di pesi che, astrattamente considerati, darebbero luogo al sorgere di una relazione tra le cose che presenti la connotazione della servitù. Ma fino a che i partecipanti utilizzano le parti comuni accessorie secondo la usuale destinazione specifica a vantaggio delle unità immobiliari non può certamente parlarsi di imposizione di servitù sulle cose comuni, posto che l'utilizzazione e il relativo potere si giustificano con il diritto di condominio.

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