Cass. civile, sez. II del 2003 numero 10455 (02/07/2003)


Deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che ha riconosciuto il diritto dell' attore proprietario di un appartamento in un condominio - a mantenere il tratto di canna fumaria attraversante l' appartamento sovrastante il suo e l' illiceità del comportamento del proprietario di questo (che aveva eliminato il passaggio) con conseguente suo obbligo al ripristino, solo in forza del rilievo che l' attore è proprietario del camino, costituente pertinenza del suo appartamento, e trae da questo utilità. La proprietà, con conseguente uso e/o utilità di un bene (nella specie: camino, sito nell'appartamento di un condomino), infatti, non comporta automaticamente il diritto di poter installare e mantenere nell'altrui proprietà (cioè nell'appartamento di un altro condomino) strutture o manufatti (nella specie: tratto di canna fumaria) ancorché necessarie per il suddetto uso e/o utilità, in assenza di un titolo giuridica valido che legittimi la compromissione della proprietà altrui.In una tale eventualità, in altri termini, invocandosi dall'attore, in pratica, un diritto di servitù a carico dell'appartamento del convenuto è onere dell'attore indicare e dimostrare il titolo giuridico costitutivo di tale diritto.

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