Cass. civile, sez. II del 1997 numero 8829 (10/09/1997)


Ai fini dell'azione di manutenzione, il cosiddetto "animus turbandi" consiste nella volontarietà del fatto suscettibile di ledere l'altrui possesso, e deve, perciò, almeno di massima, presumersi tutte le volte che siano dimostrati gli estremi della turbativa, rendendosi normalmente irrilevante l'eventuale convinzione dell'autore di questa, di esercitare propri diritti.

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