Cass. civile, sez. II del 1996 numero 5959 (01/07/1996)


Anche alle prescrizioni presuntive, disciplinate dagli artt. 2954 e seguenti cod. civ., è applicabile il principio di cui all' art. 2938 che fa divieto al giudice di rilevare d' ufficio la prescrizione non opposta. Ne consegue che quando la parte abbia genericamente eccepito l' intervenuta prescrizione del diritto fatto valere "ex adverso", deve ritenersi come opposta la prescrizione estintiva e non quella presuntiva dell' estinzione del credito.

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