Cass. civile, sez. II del 1996 numero 4018 (02/05/1996)


Il credito del professionista per il compenso delle sue prestazioni è di valuta e non di valore e si estingue, quindi, con moneta avente corso legale nello Stato e per il suo valore nominale, salvo il diritto del creditore, in presenza dei presupposti richiesti dall' art. 1224 cod. civ., al pagamento degli interessi legali ed ai maggiori danni che egli dimostri, anche con elementi di prova indiretta, di avere subito a causa della mora del suo debitore.

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